mercoledì 1 luglio 2009

La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge su sviluppo ed energia

La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge ( contrassegnato con il n. C1141 .ter- C su sviluppo ed energia) già approvato dalla Camera e che era sto modificato dal Senato. Si tratta dell'ormai famoso disegno di legge che all'art. 15 e segg, come ricorderete, e come più volte
ricordato in campagna elettorale, mira a reintrodurre in Italia ( ed in particolare in Puglia) il nucleare che era stato bandito dal Referendum.
Ebbene, riteniamo ancora una volta ns. preciso dovere quello di informare i cittadini sull'iter parlamentare di questo disegno di legge, foriero di ulteriori disagi per il già martoriato Mezzogiorno d'Italia.
Intanto i ns. lettori si potrano rendere conto agevolmente dalla lettura del testo che segue che le centrali nucleari di cui si parla è previsto che vengano installate sul territorio Nazionale e perciò non all'estero come qualche buontempone si era affrettato a dichiarare in campagna elettorale.
Ma sarà solo questa la bugia che questi signori ci hanno voluto propinare?
Seguiremo per i ns. lettori la vicenda suscettibile di ulteriori novità.
Buona lettura! - Sportello dei Diritti -Circolo IDV San Donaci

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1441-ter


DISEGNO DI LEGGE
PRESENTATO DAL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)
DAL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(SCAJOLA)
DAL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE
(BRUNETTA)
DAL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
(SACCONI)
DAL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA
(CALDEROLI)
E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(ALFANO)
Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle
imprese, nonché in materia di energia
(Già articoli 3, da 5 a 13, da 15 a 18, 22, 31 e 70 del disegno di legge n. 1441,
stralciati con deliberazione dell’Assemblea il 5 agosto 2008)
Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
DISEGNO DI LEGGE
__
Atti Parlamentari — 16 — Camera dei Deputati — 1441-ter
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 14.
........................................................................
........................................................................
........................................................................
ART. 15.
(Delega al Governo per la definizione dei
criteri di localizzazione dei siti nucleari e
delle misure compensative da riconoscere
alle popolazioni interessate).
1. Il Governo, nel rispetto delle norme
in tema di valutazione di impatto ambientale
e di pubblicità delle relative procedure,
è delegato ad adottare, secondo le
modalità e i princìpi e criteri direttivi di
cui all’articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni,
nonché nel rispetto dei princìpi e criteri
direttivi di cui al comma 2 del presente
articolo, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, entro il 31 dicembre
2008, uno o più decreti legislativi di riassetto
normativo recanti i criteri per la
disciplina della localizzazione nel territorio
nazionale di impianti di produzione
elettrica nucleare, per i sistemi di stoccaggio
dei rifiuti radioattivi e del materiale
nucleare e per la definizione delle misure
compensative minime da corrispondere
alle popolazioni interessate.
2. La delega di cui al comma 1 è
esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) previsione della possibilità di dichiarare
i siti aree di interesse strategico
nazionale, soggette a speciali forme di
vigilanza e di protezione;
b) definizione di adeguati livelli di
sicurezza dei siti, che tengano conto delle
esigenze di tutela della salute della popolazione
e dell’ambiente;
c) riconoscimento di benefìci diretti
alle famiglie e alle imprese residenti nel territorio
circostante al sito, con oneri a carico
Atti Parlamentari — 17 — Camera dei Deputati — 1441-ter
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
delle imprese coinvolte nella costruzione o
nell’esercizio degli impianti e delle strutture;
d) previsione che, nei giudizi davanti
agli organi di giustizia amministrativa che
comunque riguardino le procedure di progettazione,
approvazione e realizzazione
delle opere, delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi concernenti il settore
dell’energia e le relative attività di
espropriazione, occupazione e asservimento,
si applichino le disposizioni dell’articolo
246 del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163.
3. Disposizioni correttive e integrative
dei decreti legislativi di cui al comma 1
possono essere emanate, nel rispetto delle
modalità e dei princìpi e criteri direttivi di
cui ai commi 1 e 2, entro un anno dalla
data della loro entrata in vigore.
4. Dall’attuazione del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
ART. 16.
(Energia nucleare).
1. Con delibera del CIPE, su proposta
del Ministro dello sviluppo economico,
sentito il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sono
definite le tipologie degli impianti di produzione
di energia elettrica nucleare che
possono essere realizzati nel territorio nazionale.
Con le stesse modalità sono, altresì,
stabiliti le procedure autorizzative e
i requisiti soggettivi per lo svolgimento
delle attività di costruzione e di esercizio
degli impianti di cui al periodo precedente.
ART. 17.
(Promozione dell’innovazione
nel settore energetico).
1. Al fine di promuovere la ricerca nel
settore energetico, con particolare riferimento
allo sviluppo del nucleare di nuova
generazione e delle tecnologie per la cat-
Atti Parlamentari — 18 — Camera dei Deputati — 1441-ter
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
tura e il confinamento dell’anidride carbonica
emessa dagli impianti termoelettrici,
è stipulata un’apposita convenzione
tra l’Agenzia per l’attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d’impresa Spa, il
Ministero dello sviluppo economico e il
Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nella quale sono
individuate le risorse della stessa Agenzia
disponibili per la realizzazione del Piano
di cui al terzo periodo del presente
comma, per ciascun anno del triennio. La
convenzione è approvata con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle
finanze. Ai fini di cui al presente comma
il CIPE, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, provvede all’approvazione
di un Piano operativo che, fermo
restando quanto disposto al comma 2,
definisce obiettivi specifici, priorità, modalità
di utilizzo delle risorse e tipologia
dei soggetti esecutori.
2. Il Piano di cui al comma 1 persegue
in particolare le seguenti finalità:
a) realizzazione di un progetto dimostrativo
sulla cattura e sul confinamento
dell’anidride carbonica emessa dagli impianti
termoelettrici, con il concorso dei
principali operatori nazionali industriali e
della ricerca, con sostegno finanziario limitato
alla copertura dei costi addizionali
per lo sviluppo della parte innovativa a
maggiore rischio del progetto;
b) partecipazione attiva, con ricostruzione
della capacità di ricerca e di sviluppo,
ai programmi internazionali sul
nucleare denominati « Generation IV International
Forum » (GIF), « Global Nuclear
Energy Partnership » (GNEP), « International
Project on Innovative Nuclear
Reactors and Fuel Cycles » (INPRO), « Accordo
bilaterale Italia-USA di cooperazione
energetica » e « International Thermonuclear
Experimental Reactor » (ITER).
ART. 18.
(Tutela giurisdizionale).
1. Sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo e at-
Atti Parlamentari — 19 — Camera dei Deputati — 1441-ter
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
tribuite alla competenza del tribunale amministrativo
regionale del Lazio, con sede
in Roma, tutte le controversie, anche in
relazione alla fase cautelare e alle eventuali
questioni risarcitorie, comunque attinenti
alle procedure e ai provvedimenti
dell’amministrazione pubblica o dei soggetti
alla stessa equiparati concernenti il
settore dell’energia. La giurisdizione di cui
al presente comma si intende estesa anche
alle controversie relative a diritti costituzionalmente
garantiti.
2. Le questioni di cui al comma 1 sono
rilevate d’ufficio.
3. Le norme del presente articolo si
applicano anche ai processi in corso e
l’efficacia delle misure cautelari emanate
da un’autorità giudiziaria diversa da
quella di cui al comma 1 è sospesa fino
alla loro conferma, modifica o revoca da
parte del tribunale amministrativo regionale
del Lazio, con sede in Roma, cui la
parte interessata può riproporre il ricorso
e l’istanza cautelare.
4. Dall’attuazione delle disposizioni del
presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Agli adempimenti previsti
dal presente articolo si provvede nell’ambito
delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
ARTT. 19-21.
........................................................................
........................................................................
........................................................................
ART. 22.

Nessun commento:

Posta un commento

CONTATORE