domenica 14 giugno 2009

IL BAVAGLIO COLPISCE ANCHE LA RETE

13 Giugno 2009

Il bavaglio colpisce anche la Rete




Tutti uniti contro Berlusconi, avevamo scritto: dopo i risultati elettorali. Invece non basta più, bisognerà essere davvero uniti ma per riaffermare i valori costituzionali, non si tratta più di contrastare il delirio di una persona, ma di riaffermare i principi medesimi della legalità repubblicana. Quanto è accaduto nelle aule della Camera dei deputati non è solo l'ennesima legge ad personam e neppure una delle tante puntate della berlusconeide, si tratta invece di un passaggio chiave nella realizzazione di quel sultanato a reti unificate.

Non bastava il controllo assoluto dell’informazione radiotelevisiva ma era necessario colpire anche la Rete. Le recenti elezioni hanno dimostrato come Internet sia oramai rimasto il solo strumento utile per accedere ad una libera informazione, priva di controllo o censura, anche sui temi della politica. Evidentemente il Governo ha ritenuto di dover intervenire per reprimere anche l’ultimo spazio di democrazia attraverso un provvedimento che, pur non riguardando affatto la Rete, imbriglia e censura la libertà di opinione e di accesso alle informazioni, tutelata dalla Costituzione. Altro che conflitto di interessi.
Sotto il profilo giuridico, se ci riferiamo all’attività di informazione svolta dai mezzi di informazione tradizionali, la disciplina dell’accountability delle informazioni in vigore è già molto rigida ed ampiamente disciplinata poiché i giornalisti sono soggetti alla legge sull’ordinamento della professione di giornalista (legge n. 69/1963) e alla Carta dei doveri del giornalista e alla vigilanza da parte dell’Ordine.
La tutela dell’informazione in ambito comunitario arriva al punto che la stessa Corte europea ha dato risalto all’interesse generale alla divulgazione dei documenti nonostante la loro provenienza illecita.
Per quanto riguarda invece i siti di informazione “non tradizionali” costituiti perlopiù da semplici utenti (blogger amatoriali) va evidenziato che:

1. La norma proposta è in violazione di uno dei principi fondamentali espressi dalla nostra carta costituzionale (art. 21 Cost.) che autorizza la libera manifestazione di pensiero in tutte le sue forme salvo che non si tratti di attività contrarie al buon costume.
2. In caso di informazione veicolata attraverso siti informatici “non tradizionali”, la norma in vigore (art. 16, D.Lgs. 70/2003) dichiara che il prestatore del servizio (hoster) non è responsabile dei contenuti memorizzati salvo che non sia a conoscenza dell’illiceità dell’informazione. Con “informazione illecita” si intende una informazione contraria alla legge: le informazioni non veritiere o lesive della persona non sono sempre illecite.
3. L’articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sancisce, infatti, che il diritto alla libertà di espressione, tra cui si menziona la libertà di ricevere informazioni (dalle fonti della notizia), è tutelato senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche.

Ulteriore criticità è la concreta applicazione della norma proposta relativamente a:

1. La definizione e identificazione di siti di informazione, poiché la norma stessa risulterebbe di difficile applicazione nel caso di piattaforme che tipicamente ospitano contenuti realizzati da utenti terzi, perlopiù non identificabili direttamente ma tramite un indirizzo e-mail, come Youtube, Facebook, ecc.
2. La vigilanza per il rispetto del dettato normativo, soggetta ad eccessiva discrezionalità, o che rischierebbe di creare facili discriminazioni tra alcuni siti, probabilmente i più diffusi o gestiti da utenti “scomodi” rispetto all’intero universo dei blogger presenti in rete.

Tra l’altro giova portare a conforto di tale considerazione, il dibattito in corso a livello internazionale:
1) negli Stati Uniti, l’accountability dell’informazione fornita da siti di informazione “non tradizionali” o non di stampo giornalistico viene demandata alla capacità di discernimento della stessa utenza, con il risultato di perdita di utenti/credibilità di fronte ad una costante veicolazione di informazioni ritenute non veritiere;
2) in Francia, la Corte Costituzionale ha censurato proprio ieri la discussa legge su Internet, ribadendo la validità dei diritti fondamentali della libertà di espressione e comunicazione (che può essere limitata solo dall’Autorità giudiziaria) e confermando – al contrario di quanto sostenuto dal Ministro della Cultura francese - che Internet è un diritto fondamentale.

In queste ore tutti questi temi sono rimasti in ombra e le informazioni sostanziali non sono neppure arrivate ai diretti interessati. Le norme relative alla rete costituiscono un altro aspetto della aggressione in atto nei confronti del pluralismo editoriale già, profondamente sfigurato dai conflitti di interesse e dalle concentrazioni della proprietà e delle reti in pochissime mani.

In ogni caso non possiamo aspettare l'aiuto di una divinità e ancora meno di qualche pentito della maggioranza. Adesso è davvero giunto il momento di chiamare a raccolta e di unire quanti hanno davvero a cuore la Costituzione e in particolare l'articolo21 della Costituzione.
Contro questa legge è necessario attivare tutte le iniziative individuali e collettive possibile: dall'obiezione di coscienza alla costituzione di appositi siti per garantire ogni informazione di rilevanza sociale, dall'assistenza legale alla presentazione di denunce ed esposti alle competenti autorità internazionali e nazionali.


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