mercoledì 11 marzo 2009

L'ICI E I CONIUGI SEPARATI

L’ICI, i CONIUGI SEPARATI ed il COMUNE che pretende (a torto) l’intero importo dal genitore affidatario: cosa ha deciso la Corte di Cassazione.

L'Ici (e cioè l’imposta comunale sugli immobili) si paga in base alla rispettiva quota di proprietà sull'immobile. Questo è, in estrema sintesi, quanto ha statuito la sentenza n. 4445/09 emessa il 06.11.2008 dalla Suprema Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, depositata il 24.2.2009.
Lo scenario che fa da sfondo alla importante pronunzia è quello di due coniugi separati (idem per i divorziati), in cui quello affidatario dei figli, nonché assegnatario dell'abitazione di cui era comproprietario per il 25%, si era visto richiedere da parte del Comune di Firenze il versamento ICI per intero, in funzione del possesso e godimento del bene per gli anni d'imposta 1995, 1996 e 1997. Orbene, la S.C. accogliendo il ricorso del contribuente-genitore affidatario ha di fatto annullato (o meglio cassato) il verdetto emesso della Commissione Tributaria Regionale Toscana che invece aveva ritenuto obbligato al pagamento del tributo il coniuge affidatario “(..) sin quando perdura il provvedimento del Giudice che ha stabilito chi deve abitare la casa coniugale”.
I Supremi giudici, infatti, hanno dunque accolto il ricorso del coniuge affidatario, e in particolare il secondo motivo, affermando chiaramente che la concessione di un diritto personale di godimento non può essere equiparato giuridicamente e fiscalmente alla proprietà dell’immobile.
Infatti, solo il fatto di essere proprietario di immobile (o comunque, titolare di altro diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi ecc. ex art. 3 D.lgs. 30.12.1992 n.504) comporta la soggettività passiva al versamento dell'imposta. I Supremi giudici hanno dunque chiarito che con il provvedimento di assegnazione della casa coniugale emesso dal tribunale civile in sede di separazione personale o di divorzio viene riconosciuto al coniuge rimasto assegnatario della casa di abitazione (nonché affidatario dei figli minori) “(..) un atipico diritto personale di godimento e non un diritto reale, sicché in capo al coniuge non è ravvisabile la titolarità di un diritto di proprietà o di uno di quei diritti reali di godimento (..) costituenti l’unico elemento di identificazione del soggetto tenuto al pagamento dell’imposta in parola sull’immobile”..
A tale proposito la S.C. di Cassazione ha richiamato l'articolo 218 del codice civile. Tale norma dispone, infatti, che «il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario». Tuttavia, i Giudici hanno precisato che la norma non è applicabile a tutte le situazioni reali. Infatti, una eccezione è proprio rappresentata dall'assegnazione volontaria o giudiziale al coniuge affidatario dei figli minori della casa di abitazione di proprietà dell'altro coniuge.
A ciascuno dei potenziali genitori affidatari - contribuenti interessati non resta che trarre le conclusioni. Restiamo ovviamente a disposizione dei cittadini per qualsivoglia quesito che attenga a questa come ad altre simili fattispecie.

postato da: Circolo IDV San Donaci Terra Viva.

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