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giovedì 2 luglio 2009
Slow Food parla di noi con un bel editoriale: Comunità dei pescatori di Torre Guaceto, economia locale e sostenibilità ricetta vincente
Fissata la soglia dei tassi anti-usura per i mutui da applicare per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2009.
Con il Decreto 24 giugno 2009 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito i tassi di interesse effettivi globali medi rilevati ai sensi della legge sull’usura (L. 108/1996).
Lo Sportello dei Diritti ricorda che il tasso è considerato dalla legge usurario qualora superi il dato rilevato maggiorato della metà.
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DECRETO 24 giugno 2009
Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo rilevazione: 1° gennaio-31 marzo 2009. Applicazione dal 1° luglio fino al 30 settembre 2009 (legge 7 marzo 1996, n. 108). (09A07473)
IL CAPO DELLA DIREZIONE V del dipartimento del Tesoro Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma
Visto il proprio decreto del 23 settembre 2008, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari»;
Visto da ultimo il proprio decreto del 26 marzo 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2009 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° gennaio 2009-31 marzo 2009 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;
Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2006) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2006);
Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° gennaio 2009-31 marzo 2009 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n.
Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalita' indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;
Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993, e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del vertice politico e di quello amministrativo;
Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilita' del vertice amministrativo;
Avuto presente l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007 che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;
Sentita
Decreta:
Art. 1.
1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° gennaio 2009-31 marzo 2009, sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato A).
2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento e' riportata separatamente in nota alla tabella.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2009.
Art. 3.
1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (Allegato A).
2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.
3.
4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.
L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento e' mediamente pari a 2,1 punti percentuali.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 giugno 2009.
Il capo della Direzione: Maresca.
RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA
Nota metodologica
La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.
Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre
La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa e' condotta per classi di importo;
limitatamente a talune categorie e' data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtu' di provvedimenti legislativi).
Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse e' adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», il «credito revolving e con utilizzo di carte di credito», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e il «factoring» - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.
La commissione di massimo scoperto non e' compresa nel calcolo del tasso ed e' oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.
La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del Testo unico bancario.
I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo Testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosita' degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.
La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneita' delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.
La tabella - che e' stata definita sentita
Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo e' contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del 19 dicembre 2008, per la categoria «credito finalizzato all'acquisto rateale e credito revolving», e' stato eliminato il dettaglio delle operazioni «fino a 1.500 euro», per uniformita' rispetto alle altre operazioni retail e tenuto conto della sostanziale omogeneita' dei tassi medi con la classe successiva («da
I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosita' delle operazioni. Per tenere conto di tali specificita', alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.
Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 30.000,00 euro.
Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.
Dopo aver aumentato i tassi della meta', cosi' come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.
Rilevazione degli interessi di mora.
Nell'anno 2002
In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media e' stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.
Allegato A
RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° GENNAIO - 31 MARZO 2009
APPLICAZIONE DAL 1° LUGLIO FINO AL 30 SETTEMBRE 2009
| CATEGORIE DI OPERAZIONI | CLASSI DI IMPORTO in unità di euro | TASSI MEDI (su base annua) |
| APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE | fino a 5.000 | 11,59 |
| oltre 5.000 | 8,32 | |
| ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE | fino a 5.000 | 6,34 |
| oltre 5.000 | 5,19 | |
| FACTORING | fino a 50.000 | 5,54 |
| | oltre 50.000 | 4,38 |
| CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE | | 9,53 |
| ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI | fino a 5.000 | 14,11 |
| oltre 5.000 | 10,73 | |
| PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO | fino a 5.000 | 12,58 |
| oltre 5.000 | 9,21 | |
| LEASING | fino a 5.000 | 11,57 |
| oltre 5.000 fino a 25.000 | 8,19 | |
| oltre 25.000 fino a 50.000 | 6,91 | |
| oltre 50.000 | 5,58 | |
| CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE E CREDITO REVOLVING | fino a 5.000 | 16,35 |
| | | |
| oltre 5.000 | 10,13 | |
| MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA: | | |
| - A TASSO FISSO | | 4,46 |
| - A TASSO VARIABILE | | 3,39 |
AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.
(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto; per la definizione delle voci riportate nella tabella si veda l'Allegato A al medesimo decreto. - I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,65 punti percentuali.
Legenda delle categorie di operazioni
(Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.9.2008; Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi):
(1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.
(7) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo; credito revolving e con utilizzo di carte di credito.
(8) Mutui con durata superiore a cinque anni.
(2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.
(3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.
(4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.
(5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine.
(6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.
mercoledì 1 luglio 2009
la Regione Puglia è pronta ad adottare il DDL sul Paesaggio
| PUGLIA: IN COMMISSIONE DISCO VERDE A MAGGIORANZA A DDL SUL PAESAGGIO |
| (ASCA) - Bari, 24 giu - Nell'illustrare il testo, l'assessore al territorio, Angela Barbanente, ha ricordato che le nuove norme regionali attuano il ''Codice dei beni culturali e del paesaggio, adottato in sede nazionale nel 2004, modificato nel 2008 e peraltro in corso di ulteriore modifica nell'ambito del decreto ''semplificazione' (il cosiddetto ''piano casa'), tuttora in fase di approvazione definitiva''. |
indovina chi viene a cena!
da "Repubblica":
Il ministro per i rapporti con il Parlamento risponde alla Camera
sull'invito al premier a casa del magistrato della Consulta Mazzella
Vito:
"Alla cena coi giudici
non si parlò
del Lodo Alfano"
"Incontro non organizzato dal Governo". L'opposizione attacca. Per il Pd
"fatto gravissimo" e Di Pietro: "Risposta insoddisfacente e inaccettabile"
Luigi Mazzella
Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento Elio Vito, durante il question time alla Camera, rispondendo così ad un'interrogazione del presidente dell'Idv Antonio Di Pietro. L'incontro, secondo Vito, "non ha avuto in alcun modo ad oggetto i temi relativi all'agenda della Corte costituzionale nè ipotesi di riforma del Titolo IV della Costituzione. Tale riforma compete al Parlamento, anche su iniziativa del governo".
"Tranquillizzo gli onorevoli interroganti: le iniziative del governo in materia di Giustizia - conclude Vito - saranno rispondenti al programma presentato al corpo elettorale e che gli elettori hanno premiato". La cena, continua Vito, non è stata organizzata dal Governo, ma "molte settimane prima" dallo stesso Mazzella e vi hanno partecipato anche le consorti degli invitati.
Eppure le polemiche non si placano e la spiegazione non convince l'opposizione, mentre crescono le adesioni - un migliaio di email sono arrivate a Repubblica - all'appello che circola su Internet per le dimissioni dei due giudici costituzionali. Il Pd continua a definire "gravissimo" l'incontro nella residenza privata del giudice Mazzella. "Puo' dire cio' che vuole, ma io trovo che decisamente non stia bene invitare qualcuno a casa propria, sul quale si è chiamati a decidere. Un magistrato, soprattutto se sta alla Corte Costituzionale, non dovrebbe mai farlo'', dice Anna Finocchiaro, presidente dei senatori del Partito Democratico. E il leader dell'Idv, Antonio Di Pietro, illustrando alla Camera la sua interpellanza, parla di toghe spregiudicate che con la loro condotta hanno "infangato la sacralità della Corte Costituzionale" e giudica la risposta di Vito "insoddisfacente e inaccettabile". Toni forti, che il ministro dei Beni culturali, Sandro Bondi, non gradisce. Ne segue un battibecco in aula, con Bondi che alle parole di Di Pietro grida più volte "Vergognati", inveendo contro gli scranni dell'Idv, e poi lascia l'aula.
Per il vicepresidente vicario dei senatori Pdl Gaetano Quaglieriello è invece "del tutto ininfluente" l'invito a cena al premier Silvio Berlusconi da parte dei giudici della Consulta rispetto al prossimo giudizio di costituzionalità sul Lodo Alfano.
Il lodo, ribatte Quagliariello, "non è un provvedimento su Berlusconi, né la corte costituzionale è un tribunale chiamato a pronunciarsi sulla colpevolezza o sull'innocenza del presidente del Consiglio, come invece parrebbe di capire leggendo le parole della senatrice Finocchiaro. Il lodo Alfano è una norma di diritto e di civiltà, rispetto alla quale la consulta è chiamata soltanto a stabilire l'osservanza del dettato costituzionale e la rispondenza ai rilievi formulati nel 2004 dalla corte stessa, rispondenza su cui in autorevoli sedi si sono avute già indicazioni piuttosto chiare. E' evidente - conclude - che rispetto a tutto questo un invito a cena è del tutto ininfluente".
(1 luglio 2009) Tutti gli articoli di politica
DIMETTETEVI: commensali interessati
Nessuna polemica, non vogliamo zuffe mediatiche sulla cenetta "tra vecchi amici", ma gli italiani hanno un dubbio.
Cosa ci facevano a cena insieme un corruttore improcessabile, il suo scagnozzo al Ministero della Giustizia nonché firmatario del Lodo Alfano, un indagato per corruzione aggravata dal favoreggiamento a Cosa Nostra e presidente della commissione Affari Costituzionali del Senato, il fedele sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e due componenti della Corte Costituzionale, che il 6 ottobre saranno chiamati a pronunciarsi sulla costituzionalità della legge 128 del 2008, più nota come Lodo Alfano?
Solo lo scemo del villaggio potrebbe escludere che abbiano parlato del “problemaccio” incostituzionalità. Specie se il “problemaccio”, qualora dovesse verificarsi, equivarrebbe al rientro in scena di Silvio Berlusconi nel processo a David Mills con finale scontato di condanna per corruzione.
I giudici Paolo Maria Napolitano e Luigi Mazzella hanno il dovere di non presentarsi all’udienza del 6 ottobre e di dimettersi dalla Consulta. Lo devono, non tanto agli italiani, verso cui mancano di rispetto con le ridicole spiegazioni su quei commensali così ben assortiti, ma ai loro colleghi per non compromettere la credibilità dell’istituzione che loro rappresentano.
Gli italiani non sono beoti, anche se il Presidente del Consiglio li sta facendo passare come tali, e non hanno bisogno di ascoltare le intercettazioni di quel tavolo di per capire che l’argomento più gettonato, tra un flut di Veuve Clicquot e un’aragosta, con ottime probabilità è stato il lodo della vergogna.
Su questo argomento Italia dei Valori avvierà una campagna di informazione senza sconti fino al 6 ottobre.
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Coldiretti informa i cittadini
N.523 - 1 luglio 2009 |
ALIMENTARE: COLDIRETTI, DA OGGI L’OLIO HA L’ETICHETTA MADE IN ITALY E’ finalmente entrato in vigore l'obbligo di indicare in etichetta l'origine delle olive impiegate nell'extravergine in tutti i paesi europei per combattere le truffe e di garantire la trasparenza alle scelte di acquisto dei consumatori che cercano il vero Made in Italy a tavola in tutta Europa. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento al Regolamento comunitario N.182 del 6 marzo 2009, che dal primo luglio obbliga ad indicare in etichetta la provenienza delle olive impiegate per produrre l’olio vergine ed extravergine di oliva in commercio. Il vero olio italiano sarà riconoscibile in etichetta da scritte come “ottenuto da olive italiane”, “ottenuto da olive coltivate in Italia” o “100 % da olive italiane” mentre per i miscugli di provenienza diversa sarà specificato - sottolinea la Coldiretti - se si tratta di “miscele di oli di oliva comunitari”, “miscele di oli di oliva non comunitari” o di “miscele di oli di oliva comunitari e non comunitari”. In tutta l’Unione Europea non sarà quindi piu' possibile spacciare come Made in Italy l'extravergine ottenuto da miscugli di olio spremuto da olive spagnole, greche e tunisine senza alcuna informazione per i consumatori. L'indicazione di origine in etichetta consente di verificare la reale origine delle olive impiegate, che non è sempre garantita dal marchio, e quindi anche di valorizzare gli oliveti italiani che possono contare su 250 milioni di piante, molte delle quali secolari o situate in zone dove contribuiscono al paesaggio e all'ambiente. L'Italia - continua la Coldiretti - è il secondo produttore europeo di olio di oliva, con due terzi della produzione extravergine e con 38 denominazioni (Dop/Igp) riconosciute dall'Unione Europea, che sviluppano un valore della produzione agricola di circa 2 miliardi di Euro e garantiscono un impiego di manodopera per circa 50 milioni di giornate lavorative. Nel 2008 - stima la Coldiretti - sono stati importati 485 milioni di chili di olio di oliva che in assenza di etichettatura si “confondono” con la produzione nazionale, che è stata pari a poco piu' di 600 milioni di chili. In altre parole - precisa la Coldiretti - quasi una bottiglia su due realizzata in Italia contiene olio proveniente da olive straniere. Secondo l'indagine Coldiretti-Swg sulle abitudini degli italiani, la quasi totalità dei cittadini (98 per cento) considera necessario che debba essere sempre indicato in etichetta il luogo di origine della componente agricola contenuta negli alimenti. L'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA MADE IN ITALY IN CIFRE Patrimonio olivicolo nazionale: 250 milioni di piante Produzione nazionale annata: 2008/2009: 630 milioni di chili Posizione a livello europeo: secondo produttore Ue dopo la Spagna Consumo nazionale : 14 kg a testa Oli extravergine d'oliva: Dop/Igp: 38 Fatturato settore: 2 miliardi di euro Impiego di manodopera: 50 milioni di giornate lavorative Fonte: Elaborazioni Coldiretti |
La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge su sviluppo ed energia
ricordato in campagna elettorale, mira a reintrodurre in Italia ( ed in particolare in Puglia) il nucleare che era stato bandito dal Referendum.
Ma sarà solo questa la bugia che questi signori ci hanno voluto propinare?
Seguiremo per i ns. lettori la vicenda suscettibile di ulteriori novità.
Buona lettura! - Sportello dei Diritti -Circolo IDV San Donaci
CAMERA DEI DEPUTATI N. 1441-ter
—
DISEGNO DI LEGGE
PRESENTATO DAL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)
DAL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(SCAJOLA)
DAL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE
(BRUNETTA)
DAL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
(SACCONI)
DAL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA
(CALDEROLI)
E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(ALFANO)
Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle
imprese, nonché in materia di energia
(Già articoli 3, da 5 a 13, da 15 a 18, 22, 31 e 70 del disegno di legge n. 1441,
stralciati con deliberazione dell’Assemblea il 5 agosto 2008)
Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
DISEGNO DI LEGGE
__
Atti Parlamentari — 16 — Camera dei Deputati — 1441-ter
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ART. 14.
........................................................................
........................................................................
........................................................................
ART. 15.
(Delega al Governo per la definizione dei
criteri di localizzazione dei siti nucleari e
delle misure compensative da riconoscere
alle popolazioni interessate).
1. Il Governo, nel rispetto delle norme
in tema di valutazione di impatto ambientale
e di pubblicità delle relative procedure,
è delegato ad adottare, secondo le
modalità e i princìpi e criteri direttivi di
cui all’articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni,
nonché nel rispetto dei princìpi e criteri
direttivi di cui al comma 2 del presente
articolo, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, entro il 31 dicembre
2008, uno o più decreti legislativi di riassetto
normativo recanti i criteri per la
disciplina della localizzazione nel territorio
nazionale di impianti di produzione
elettrica nucleare, per i sistemi di stoccaggio
dei rifiuti radioattivi e del materiale
nucleare e per la definizione delle misure
compensative minime da corrispondere
alle popolazioni interessate.
2. La delega di cui al comma 1 è
esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) previsione della possibilità di dichiarare
i siti aree di interesse strategico
nazionale, soggette a speciali forme di
vigilanza e di protezione;
b) definizione di adeguati livelli di
sicurezza dei siti, che tengano conto delle
esigenze di tutela della salute della popolazione
e dell’ambiente;
c) riconoscimento di benefìci diretti
alle famiglie e alle imprese residenti nel territorio
circostante al sito, con oneri a carico
Atti Parlamentari — 17 — Camera dei Deputati — 1441-ter
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
delle imprese coinvolte nella costruzione o
nell’esercizio degli impianti e delle strutture;
d) previsione che, nei giudizi davanti
agli organi di giustizia amministrativa che
comunque riguardino le procedure di progettazione,
approvazione e realizzazione
delle opere, delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi concernenti il settore
dell’energia e le relative attività di
espropriazione, occupazione e asservimento,
si applichino le disposizioni dell’articolo
246 del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163.
3. Disposizioni correttive e integrative
dei decreti legislativi di cui al comma 1
possono essere emanate, nel rispetto delle
modalità e dei princìpi e criteri direttivi di
cui ai commi 1 e 2, entro un anno dalla
data della loro entrata in vigore.
4. Dall’attuazione del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
ART. 16.
(Energia nucleare).
1. Con delibera del CIPE, su proposta
del Ministro dello sviluppo economico,
sentito il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sono
definite le tipologie degli impianti di produzione
di energia elettrica nucleare che
possono essere realizzati nel territorio nazionale.
Con le stesse modalità sono, altresì,
stabiliti le procedure autorizzative e
i requisiti soggettivi per lo svolgimento
delle attività di costruzione e di esercizio
degli impianti di cui al periodo precedente.
ART. 17.
(Promozione dell’innovazione
nel settore energetico).
1. Al fine di promuovere la ricerca nel
settore energetico, con particolare riferimento
allo sviluppo del nucleare di nuova
generazione e delle tecnologie per la cat-
Atti Parlamentari — 18 — Camera dei Deputati — 1441-ter
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
tura e il confinamento dell’anidride carbonica
emessa dagli impianti termoelettrici,
è stipulata un’apposita convenzione
tra l’Agenzia per l’attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d’impresa Spa, il
Ministero dello sviluppo economico e il
Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nella quale sono
individuate le risorse della stessa Agenzia
disponibili per la realizzazione del Piano
di cui al terzo periodo del presente
comma, per ciascun anno del triennio. La
convenzione è approvata con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle
finanze. Ai fini di cui al presente comma
il CIPE, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, provvede all’approvazione
di un Piano operativo che, fermo
restando quanto disposto al comma 2,
definisce obiettivi specifici, priorità, modalità
di utilizzo delle risorse e tipologia
dei soggetti esecutori.
2. Il Piano di cui al comma 1 persegue
in particolare le seguenti finalità:
a) realizzazione di un progetto dimostrativo
sulla cattura e sul confinamento
dell’anidride carbonica emessa dagli impianti
termoelettrici, con il concorso dei
principali operatori nazionali industriali e
della ricerca, con sostegno finanziario limitato
alla copertura dei costi addizionali
per lo sviluppo della parte innovativa a
maggiore rischio del progetto;
b) partecipazione attiva, con ricostruzione
della capacità di ricerca e di sviluppo,
ai programmi internazionali sul
nucleare denominati « Generation IV International
Forum » (GIF), « Global Nuclear
Energy Partnership » (GNEP), « International
Project on Innovative Nuclear
Reactors and Fuel Cycles » (INPRO), « Accordo
bilaterale Italia-USA di cooperazione
energetica » e « International Thermonuclear
Experimental Reactor » (ITER).
ART. 18.
(Tutela giurisdizionale).
1. Sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo e at-
Atti Parlamentari — 19 — Camera dei Deputati — 1441-ter
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
tribuite alla competenza del tribunale amministrativo
regionale del Lazio, con sede
in Roma, tutte le controversie, anche in
relazione alla fase cautelare e alle eventuali
questioni risarcitorie, comunque attinenti
alle procedure e ai provvedimenti
dell’amministrazione pubblica o dei soggetti
alla stessa equiparati concernenti il
settore dell’energia. La giurisdizione di cui
al presente comma si intende estesa anche
alle controversie relative a diritti costituzionalmente
garantiti.
2. Le questioni di cui al comma 1 sono
rilevate d’ufficio.
3. Le norme del presente articolo si
applicano anche ai processi in corso e
l’efficacia delle misure cautelari emanate
da un’autorità giudiziaria diversa da
quella di cui al comma 1 è sospesa fino
alla loro conferma, modifica o revoca da
parte del tribunale amministrativo regionale
del Lazio, con sede in Roma, cui la
parte interessata può riproporre il ricorso
e l’istanza cautelare.
4. Dall’attuazione delle disposizioni del
presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Agli adempimenti previsti
dal presente articolo si provvede nell’ambito
delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
ARTT. 19-21.
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ART. 22.